La nomina di un revisore non indipendente è NULLA

Ciao non so se sapevi di questa
l’ordinanza n. 14919 del 31/05/2019 (vedi allegato sotto).

Più che il caso in sè (si tratta della mancata corresponsione del compenso ad una revisore non indipendente) è importante la CONSEGUENZA.

La Suprema Corte sancisce che la nomina di un revisore non indipendente è NULLA e questo comporta, come ulteriore conseguenza, l’ANNULLABILITA’ DEL BILANCIO (vedi copia articolo Eutekne del 01/06/2019).

Siccome il comma 10 dell’art. 10  del Dlgs. 39/2010 (che tratta dell’indipendenza ed obiettività, vedi allegato) statuisce CHIARAMENTE che il compenso del revisore “è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori”, ne consegue che il revisore che richiede un compenso non congruo risulta essere non indipendente, di modo che la sua nomina è nulla ed il bilancio da lui revisionato diviene annullabile.

Questa è la mia opinione derivante da una logica e sistematica interpretazione della legge che peraltro, in questo caso, mi sembra piuttosto chiara.

Buona giornata e buon lavoro.

Simone Brancozzi

https://www.milanorevisioni.it/wp-content/uploads/2019/12/Ordinanza-14919.pdf

https://www.milanorevisioni.it/wp-content/uploads/2019/12/Nullita-nomina-revisore-non-indipendente.pdf

https://www.milanorevisioni.it/wp-content/uploads/2019/12/DLGS_392010_con_1352016.pdf